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Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche.

Si allega la nota 624 del 23/04/2021 del Ministero dell'Istruzione, con particolare riferimento all'art. 1 che si riporta di seguito:

- Attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado, sull’intero territorio nazionale
L’articolo 3, comma 1, del decreto legge in oggetto dispone che “dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”.
Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

 

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